Sez. 2, Sentenza n. 3328 del 07/03/2002 (Rv. 552884 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Contratto preliminare - Clausola contenente l'impegno delle parti di indicare nel definitivo un prezzo inferiore a quello pattuito - Violazione degli artt. 62 e 72 d.P.R. n. 131 del 1986 - Nullità della clausola - Essenzialità di essa - Nullità dell'intero contratto - Configurabilità.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
La clausola del contratto preliminare con la quale si conviene di indicare nel contratto definitivo di compravendita un prezzo inferiore a quello concordato è nulla per violazione degli artt. 62 e 72 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, se di carattere essenziale, determina la nullità dell'intero contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 62, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)