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Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013 (Rv. 625551 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni - Facoltà discrezionale del giudice - Condizioni e limiti - Impossibilità di produzione degli atti o documenti della p.a. ad opera della parte - Verbale di polizia relativo a sinistro stradale - Possibilità di richiesta diretta di informazioni agli organi di polizia spettante agli interessati ai sensi dell'art. 11, quarto comma, cod. strada - Conseguenze - Inoperatività del potere inquisitorio ex art. 213 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625551-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell'art. 11, quarto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Strada art. 11 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)