Sez. L, Sentenza n. 6218 del 13/03/2009 (Rv. 608065 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Richiesta di informazioni - Facoltà del giudice di merito - Portata - Limiti - Fattispecie in materia di documentazione relativa alla sussistenza di rapporti di convenzionamento tra un medico e la ASL.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, documentazione comprovante la sussistenza di rapporti di convenzionamento tra un medico e la ASL), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)