Sez. 2, Sentenza n. 27282 del 14/11/2008 (Rv. 605602 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura alle liti rilasciata all'estero - Autenticità - Accertamento - Requisiti - Disciplina della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - Rilascio di apposita "apostille" - Necessità - Mera attestazione del notaio statunitense - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto validità ad una procura alle liti, rilasciata su foglio separato e congiunto all'atto di impugnazione, con certificazione della firma a mezzo di un "Notary Public" dello Stato della California priva della validazione mediante "apostille").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 20/12/1966 num. 1253 art. 3, Legge 20/12/1966 num. 1253 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)