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Sez. 1, Sentenza n. 4742 del 28/03/2003 (Rv. 561572 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA | Autenticità - Accertamento - Requisiti - Disciplina della Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 - Rilascio di apposita "apostille" - Necessità - Mere certificazioni di cancelleria - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561572-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - SENTENZA STRANIERA

In tema di riconoscimento di sentenze straniere, gli artt. 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218, nulla dispongono in ordine alla autenticazione o validazione della sentenza straniera, presupponendo che, alla stregua delle norme di diritto internazionale vigenti nello Stato chiesto del riconoscimento, la sentenza sia incontrovertibilmente corrispondente al documento originale formato dal giudice straniero. Ad un tal riguardo, ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 (applicabile nella fattispecie, concernente sentenza emessa da un giudice degli USA, i quali hanno prestato adesione definitiva alla Convenzione il 16 agosto 1981), la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita "apostille", da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, e secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni di cancelleria dell'ufficio di provenienza dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 20/12/1966 num. 1253, Tratt. Internaz. 05/10/1961

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)