Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 07/06/1984 (Rv. 435439 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - DIRITTO ALLA INDENNITÀ - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 11/1971 - EFFETTI - AVVENUTO ACQUISTO DEL FONDO DA PARTE DI UN TERZO CON I BENEFICI PREVISTI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - DIRITTO ALLA INDENNITÀ - DISCIPLINA EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 11/1971 - EFFETTI - AVVENUTO ACQUISTO DEL FONDO DA PARTE DI UN TERZO CON I BENEFICI PREVISTI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - che, all'art. 29, ha espressamente abrogato l'art. 1615 cod. civ. - il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo sorge a favore dell'affittuario soltanto al momento della cessazione (o dell'anticipata risoluzione) del rapporto di affitto, sempreché per effetto di essi si sia verificato, ed ancora sussista, un reale aumento di valore del fondo, senza che assuma rilievo l'avvenuto acquisto del fondo medesimo da parte di un terzo effettuato con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, ove non abbia comportato la cessazione del rapporto di affitto del fondo. (V 5026/83, mass n 429896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)