Sez. 3, Sentenza n. 5026 del 21/07/1983 (Rv. 429896 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - INDENNITÀ PER OPERE DI MIGLIORIA - CREDITO RELATIVO DELL'AFFITTUARIO - COMPENSAZIONE CON IL CREDITO PER CANONI D'AFFITTO DEL CONCEDENTE - OPPONIBILITÀ NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - INDENNITÀ PER OPERE DI MIGLIORIA - CREDITO RELATIVO DELL'AFFITTUARIO - COMPENSAZIONE CON IL CREDITO PER CANONI D'AFFITTO DEL CONCEDENTE - OPPONIBILITÀ NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
L'indennità per opere di miglioria eseguite dall'affittuario di fondo rustico, corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo, può essere fatta valere - come si evince dal disposto dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - soltanto al momento della cessazione del rapporto stesso, dovendo il valore dei miglioramenti compensarsi con i deterioramenti verificatisi nel corso di esso, sicché il relativo credito non può essere opposto in compensazione a fronte del credito per canoni di affitto del concedente nel corso del rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)