Sez. 1, Ordinanza n. 3031 del 11/02/2026 (Rv. 677291-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI | Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).
Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)