Sez. L, Ordinanza n. 19894 del 15/06/2026 (Rv. 679442-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Impugnazione - Controversie soggette a riti speciali - Applicabilità del rito speciale anche per il procedimento di revocazione e sue impugnazioni - Sussistenza - Fattispecie in tema di rito speciale ex lege n. 92 del 2012. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze rese in controversie soggette a riti speciali, la disciplina propria del rito speciale si estende, ex art. 403, comma 2, c.p.c., anche al procedimento di revocazione e alle relative impugnazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata sulla revocazione di una decisione emessa, in sede di reclamo, in base al rito speciale di cui alla l. n. 92 del 2012, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della medesima legge, dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione di parte, se anteriore).
Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 403 com. 2, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)