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Sez. 1, Sentenza n. 4119 del 13/06/1987 Ud. (dep. 01/04/1988) Rv. 178036 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO ESTRINSECO - PUÒ ESSERE COSTITUITO DA PIÙ CHIAMATE DI CORREO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178036-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO ESTRINSECO - PUÒ ESSERE COSTITUITO DA PIÙ CHIAMATE DI CORREO - CONDIZIONI.*

Nel processo di libera formazione del convincimento del giudice, il riscontro estrinseco può essere costituito anche da una pluralità di chiamate di correo in un processo con più imputati, quando esse siano rese in momenti diversi, siano particolarmente attendibili per la loro sostanziale conformità, per il convincente tenore informativo, per la posizione degli autori, specie se esse si armonizzano tra loro, con ragionamento logico, adeguato e corretto - pertanto, perché la chiamata di correo abbia efficacia probatoria, elementi indefettibili sono l'attendibilità intrinseca di detta chiamata - che si ricava dalla sua spontaneità, reiterazione, concordanza e Mancanza di interesse d'accusa - e la presenza di elementi obiettivi di riscontro, individuabili - questi ultimi - negli Atti e non necessariamente in prove reali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)