Sez. 6, Sentenza n. 15416 del 11/10/1988 Ud. (dep. 10/11/1989) Rv. 182475 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - PLURALITÀ DI DI SUCCESSIVA CHIAMATA DI CORREO - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - PLURALITÀ DI DI SUCCESSIVA CHIAMATA DI CORREO - FONTE DI CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - POSSIBILITÀ.*
Una pluralità di chiamate di correo non può essere di per sè assunta sotto il profilo logico - concettuale ad elemento di riscontro di altra precedente chiamata di correo. Esse tuttavia, qualora intrinsecamente attendibili e non riconducibili a collusioni o condizionamenti di qualsiasi natura tra i chiamati in correità, si integrano e si rafforzano reciprocamente e possono costituire fonte legittima del convincimento del giudice. (V mass n 177854 ed ivi citata; (V mass n 177888; (V mass n 179786; (V mass n 178036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)