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Sez. 2, Sentenza n. 848 del 31/03/1966 (Rv. 321695 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - MOMENTO CUI LA INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - ONERE DI DENUNCIA DA PARTE DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1966-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321695-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - MOMENTO CUI LA INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - ONERE DI DENUNCIA DA PARTE DELL'ASSICURATO.*

L'assicurato ha l'Onere di denunciare tutte le infermita che concorrono a formare il complesso invalidante, diminutivo della capacita di guadagno, egli adempie l'Onere suddetto con la semplice indicazione dei sintomi delle infermita, vale a dire dei fenomeni esterni e delle menomazioni che le caratterizzano, senza necessita di individuare le infermita con gli appositi ed appropriati termini tecnici. Dal canto suo l'ente assicuratore non ha un Obbligo di iniziativa volto ad integrare l'eventuale difetto di diligenza dell'assicurato, sibbene il potere di esercitare per mezzo dei propri sanitari gli opportuni controlli, nei limiti del quadro patologico rappresentatogli ed e tenuto ad avvalersi di ogni metodo di indagine diagnostica, quando i sintomi denunciati dall'assicurato siano di per se valori di una infermita per il cui accertamento si imponga l'impiego di appositi strumenti di indagine. Nel corso del procedimento amministrativo si possono prendere in considerazione anche infermita o menomazioni che si siano manifestate successivamente alla proposizione della domanda, potendo l'istituto esercitare le sue facolta di controllo su tutte le infermita che in quel momento affliggono l'assicurato. Non possono pero essere dedotte o considerate per la prima volta in Sede contenziosa, ad integrazione del complesso invalidante preso in esame e valutato nella fase amministrativa, le infermita che non siano state denunciate neppure nella loro sintomatologia in concomitanza con la domanda di pensione, ne siano comunque venute alla luce durante il corso del procedimento amministrativo.Esse possono venire dedotte a base di una nuova domanda di pensione, suscettibile, se contestata di successivo autonomo giudizio. *

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)