Sez. 1, Sentenza n. 3196 del 07/10/1969 (Rv. 343190 - 01)
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA ESISTENTI ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NON SOLO A QUELLA DELLA DOMANDA - ONERE DI DENUNZIA DELLE MALATTIE - MODALITA.*
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - MOMENTO CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - INFERMITA ESISTENTI ALL'EPOCA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NON SOLO A QUELLA DELLA DOMANDA - ONERE DI DENUNZIA DELLE MALATTIE - MODALITA.*
La Determinazione del complesso invalidante pensionabile deve essere fatta con riferimento non gia alla sola data della domanda di pensione, bensi alle infermita esistenti al tempo del procedimento amministrativo e in quella Sede accertate o, comunque, accertabili, secondo un normale e corretto procedimento diagnostico, in relazione al quadro patologico prospettato dall'assicurato. Il prestatore d'opera adempie l'Onere della denunzia con la semplice indicazione della generale sintomatologia delle infermita, e cioe dei fenomeni esterni e delle menomazioni che le accompagnano e le caratterizzano, senza necessita di individuare le singole affezioni patologiche con gli appropriati termini tecnici. (Conf 3640-68, massima n 336915 1903-67, massima n 328852 908-67, massima n 327107 848-66, massima n 321695).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)