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Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 15/06/2001 (Rv. 547502 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Gestione di residence in regime di comproprietà - Cessione del godimento delle unità abitative a terzi con fornitura di tutte le prestazioni proprie dell'alloggio in struttura ricettiva - Assoggettabilità all'IVA agevolata prevista alla voce 120 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547502-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, la gestione di residence in comproprietà può essere inquadrata nella voce 120, parte III, della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, relativa alle aziende alberghiere, allorché si tratti di cessione a terzi, reperiti per il tramite dei comuni canali di accesso al soggiorno turistico, del godimento dell'alloggio in unità abitative arredate, cui si uniscano tutte le prestazioni accessorie proprie dell'alloggio in pensione o albergo secondo la nozione di struttura ricettiva di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e succ. modificazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)