Sez. 5 - , Sentenza n. 14942 del 31/05/2019 (Rv. 654115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE | IVA - Aliquota agevolata per strutture ricettive - Condizioni - Estensione alla cd. multiproprietà - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
In tema di IVA, l'aliquota agevolata prevista per le strutture ricettive indicate nell'art. 6 della l. n. 217 del 1983, recepite nel punto 120 della tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), è applicabile a condizione che il cliente sia ivi alloggiato e che le prestazioni alberghiere siano rese nell'ambito della struttura stessa, mentre non si estende alla cd. multiproprietà, non ricompresa nel citato elenco, caratterizzata dall'apertura al pubblico solo eventuale e non sistematica, essendo gli alloggi locati solo nei periodi di inutilizzazione da parte dei multiproprietari.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1983 num. 217 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 98
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)