Sez. 4, Sentenza n. 1511 del 28/11/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 259085 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Appalto - Responsabilità dell'appaltatore sostituito con altro operatore - Posizione di garanzia - Cessazione - Esclusione - Obblighi cautelari - Indicazione della fonte di pericolo e dei necessari presidi all'operatore subentrato - Insufficienza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
L'appaltatore di opere edili che ne abbia interrotto l'esecuzione, per essere stato sostituito da altro operatore, non soddisfa gli obblighi di cautela su di lui incombenti in virtù del principio del "neminem laedere", allorché si limiti a indicare all'operatore subentrato le cautele da adottare a presidio dell'opera non completata (connotata, nel caso di specie, da manifesti errori di costruzione), in quanto tali cautele devono essere anzitutto predisposte dal medesimo autore della costruzione, mediante l'immediata e visibile segnalazione ai lavoratori esposti a rischio e la predisposizione di opportune protezioni antinfortunistiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)