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Sez. 4, Sentenza n. 14817 del 02/03/2006 Ud. (dep. 28/04/2006) Rv. 234034 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Ambito di operatività - Completamento dei lavori - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234034-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che aveva eseguito alcuni lavori condominiali, cui era stato addebitato, pur avendo ancora mantenuto il controllo e la sorveglianza dell'area, di avere lasciato alcuni balconi privi di protezione, dai quali era precipitata, decedendo, una condomini).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)