Sez. 1, Sentenza n. 5375 del 21/04/1981 Ud. (dep. 30/05/1981) Rv. 149142 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO DI GRUPPO - APPLICABILITA DELLA ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 80 DELLA LEGGE DEL 1975 N 685 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CESSIONE DI MODICHE QUANTITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO DI GRUPPO - APPLICABILITA DELLA ESIMENTE PREVISTA DALL'ART 80 DELLA LEGGE DEL 1975 N 685 - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Con l'art 80, secondo comma, della legge del 1975, n 685, si e esclusa la esistenza di ogni carattere criminoso nel fatto di chi detiene, per uso esclusivamente personale, anche non terapeutico, modiche quantita di sostanze stupefacenti, posto che la finalita dell'anzidetto uso personale toglie alla condotta il carattere di antigiuridicita, fungendo da causa di giustificazione. Ne deriva che la esimente in discorso non puo estendersi a chi abbia ceduto modiche quantita delle predette sostanze per farne uso di gruppo; e cio sulla base della stessa ratio della legge, la quale, ai fini della estirpazione d'un male sociale, che e produttivo di deterioramento fisico, ha inteso colpire tutti gli spacciatori, tutelando cosi, come dispone l'art 32 della Costituzione, le tendenze naturali dell'uomo alla conservazione della salute e al miglioramento delle proprie capacita. (nella specie, con riferimento ad uno specifico motivo di ricorso, si e anche precisato che la 'scelta legislativa antistoricà e problema che non puo interessare il giudice che, per espressa statuizione costituzionale, ha l'Obbligo di applicare le leggi non sospettabili di incostituzionalita, com'e provato anche dalla significativa disposizione contenuta nell'art 524 n 2 cod proc pen).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 101, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 2, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)