Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/12/1981 Ud. (dep. 26/04/1982) Rv. 153449 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOVAZIONE NORMATIVA - LINEE DELLA RIFORMA - CONSEGUENZE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - NOVAZIONE NORMATIVA - LINEE DELLA RIFORMA - CONSEGUENZE.*
La novazione legislativa operata con la legge n. 685 del 1975 è stata attuata mediante una diversa e più particolareggiata descrizione delle ipotesi di fatto costituenti reato, accompagnata dalla previsione di cause speciali di non punibilità, sì da realizzare una strategia differenziata nella lotta alla droga, caratterizzata - in ordine alle ipotesi che in precedenza rientravano nel campo di applicazione dell'art. 6 della legge n. 1041 del 1954 - da un maggior rigore nei confronti dei grandi trafficanti e spacciatori di droga (art. 71 della legge); dalla previsione di pene inferiori rispetto alla normativa precedente per il piccolo spaccio ed il minuto traffico e, più in generale, per le altre attività illecita minori "indesiderabili" (art. 72 della legge) e da una limitata decriminalizzazione delle ipotesi di reato dalla scienza criminalistica definite "senza vittima" (detenzione per uso personale, terapeutico o no, di ridotte quantità di sostanze stupefacenti, ex art. 80 della legge). (la Cassazione ha chiarito che la legge attualmente non punisce più indiscriminatamente la mera detenzione delle sostanze stupefacenti indicate negli appositi elenchi - così come faceva l'art. 6 della legge n. 1041 del 1954 - ma distingue opportunamente secondo il quantitativo della sostanza detenuta, sì che solo se lo stesso non può essere ritenuto "modico", la norma applicabile è quella dello art. 71 della legge, che punisce più severamente le attività illecite maggiori, mentre se il quantitativo della sostanza detenuta è stimato "modico", la norma applicabile è quella dell'articolo 72 della legge, che punisce le attività illecite minori, sempre che, ovviamente, non sussista alcuna delle cause di non punibilità previste dall'art. 80 della legge, ossia, come chiarisce, in positivo, l'art. 72 della legge, sempre che si tratti di detenzione di "modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non terapeutico di terzi"). (nulla esattamente in termini; V., su singole ipotesi in massima indicata, mass. Nn. 149142, 149138, 147382, 145708, 144766, 141466, 139880, 135677, 133889).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1954 num. 1041 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)