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Sez. 2, Sentenza n. 17394 del 30/08/2004 (Rv. 576388 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Condizioni - Accordo fra le parti - Necessità - Onere della prova.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576388-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO

Poiché il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire-in deroga all'espresso divieto imposto dall'art.1068 c.c.al proprietario del fondo servente-soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù-che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta-deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)