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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 05/04/2000 (Rv. 535343 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Mancata determinazione del corrispettivo - Nullità del contratto - Esclusione - Ricorso ai criteri indicati nell'art. 1657 cod. civ. - Deduzioni divergenti circa l'entità del corrispettivo convenuto - Difetto di prova delle rispettive deduzioni - Applicazione dei medesimi criteri.
Stato
decisa il 2000-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535343-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE

Nel contratto di appalto l'art. 1657 cod. civ. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346 cod. civ. nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la sua determinazione avvenire "a posteriori" in base alle tariffe esistenti ovvero agli usi, da parte del giudice; detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non abbiano provato la differente misura, rispettivamente dedotta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1657

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)