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Sez. 3, Sentenza n. 3423 del 24/11/1971 (Rv. 355003 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO - MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORUM SOLUTIONIS - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355003-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO - MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - ECCEZIONI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORUM SOLUTIONIS - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE*

La clausola del pagamento a mezzo tratta opera lo spostamento del forum solutionis al domicilio del compratore-trattario soltanto ove tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che i contraenti abbiano semplicemente voluto concedere al venditore la facolta di avvalersi della modalita stessa per una piu agevole e spedita realizzazione del suo credito, specie se la volonta di mantener ferma la regola generale posta dallo art 1498 cod civ, secondo cui il pagamento del prezzo non versato alla consegna avviene al domicilio del venditore, trova conferma in apposita clausola a stampa inserita nel modulo di commissione, la quale, essendo confermativa e non derogativa della norma citata, non ha bisogno della specifica approvazione per iscritto. (Conf 754'71, mass n 350569).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)