Sez. 1, Sentenza n. 754 del 18/03/1971 (Rv. 350569 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - MODALITA ESCLUSIVA DEL PAGAMENTO - LIMITI - MERA FACOLTA DI PAGAMENTO - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTE - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - MODALITA ESCLUSIVA DEL PAGAMENTO - LIMITI - MERA FACOLTA DI PAGAMENTO - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il luogo di pagamento del prezzo, indicato dall'art 1498, ultimo comma cod civ nel domicilio del venditore in applicazione del principio generale di cui all'art 1182, comma secondo stesso codice, e sostituito dal luogo in cui, a norma dell'art 44 della legge cambiaria, va presentata la cambiale, solo quando la clausola con cui si autorizza il venditore creditore ad emettere tratte a copertura del solo credito per il prezzo, preveda tale modalita di pagamento con carattere esclusivò mentre la sostituzione non avviene quando manchi tale previsione, perche in questo caso quella modalita rappresenta una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la corrente prassi commerciale. A maggior ragione deve escludersi la sostituzione del luogo di pagamento quando le parti abbiano indicato, quale foro competente, quello del luogo dove, per la suindicata norma del codice civile, deve essere adempiuta l'obbligazione, manifestando cosi implicitamente la volonta di mantenere fermo il luogo di adempimento nel domicilio del creditore. Questa clausola, avendo carattere di conferma e non di deroga degli ordinari criteri di Competenza non deve essere approvata per iscritto a norma dell'art 1341 capoverso cod civ. (Conf 1456'70, mass n 347289' 1101'70, mass n 346660' 997'70, mass n 346500).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)