Sez. 4, Sentenza n. 190 del 10/12/1996 Ud. (dep. 15/01/1997) Rv. 207155 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - IN GENERE | Nell'ambito della spiaggia - Apertura della stessa alla circolazione dei veicoli - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - IN GENERE
Anche la spiaggia può essere aperta alla circolazione dei veicoli, nonostante la sua naturale destinazione non sempre si concili con tale uso, ammettendo il vigente codice della strada la regolamentazione della circolazione in luoghi facenti parte del demanio marittimo, con l'indicazione degli organi competenti a provvedere. (Fattispecie relativa a provvedimento di responsabilità per il reato di omicidio colposo in pregiudizio di soggetto che, percorrendo a bordo di un motociclo un tratto di spiaggia, su cui non vi erano divieti di accesso con tale mezzo, aveva urtato contro una fune non segnalata, posta ad una certa altezza del suolo per fermare un'imbarcazione, tirata a secco).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1992 num. 285 art. 6 com. 7, Decreto Legisl. 16/12/1992 num. 495 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)