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Sez. 5, Sentenza n. 12377 del 22/08/2002 (Rv. 557020 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dall'attività di intermediazione finanziaria - Assoggettabilità all'imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557020-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

I redditi prodotti con l'attività di intermediazione finanziaria sono in linea di principio assoggettati all'imposta locale sui redditi - il cui presupposto, ai sensi dell'art. 115 del t.u.i.r., è il possesso di redditi di capitale o di altri ad essi assimilabili, in quanto misti di capitale e lavoro -, quando nell'esercizio di essa il contribuente si avvalga di una organizzazione di tipo commerciale, e solo al di sotto e al di fuori di una tale dimensione o struttura rileva, ai fini dell'imposta, il carattere di lavoro autonomo rivestito dall'attività. L'individuazione, in questo caso, del concorso anche del capitale alla produzione del reddito del lavoratore autonomo, e della rilevanza di tale fattore rispetto alle sue prestazioni personali, si risolve in un mero apprezzamento di fatto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)