Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 21/05/1999 (Rv. 526467 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti dall'attività di intermediazione finanziaria - Assoggettabilità all'imposta - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
I redditi derivanti dall'attività del professionista esercente intermediazione finanziaria vanno considerati redditi di impresa ai fini dell'assoggettamento all'imposta locale sui redditi - ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1980)- quando, nello svolgimento della suddetta attività, il professionista si avvalga di un'organizzazione di tipo imprenditoriale, ancorché si tratti di piccolo imprenditore, potendo, solo in mancanza di tale organizzazione, considerarsi redditi di lavoro autonomo, come tali non tassabili ai fini dell'I.L.O.R..
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)