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Sez. 1, Sentenza n. 3816 del 21/04/1994 (Rv. 486327 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere | Società di capitali ammessa al concordato preventivo - Socio - Fidejussione prestata per i debiti sociali - Percentuale concordataria - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486327-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - In genere

Al socio di una società di capitali, ammessa al concordato preventivo, il quale abbia prestato fidejussione per i debiti sociali non si applica la percentuale concordataria, senza che da ciò risulti la violazione dell'art. 1941, primo comma cod. civ. (secondo cui la fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal creditore), atteso che l'art. 184, primo comma, della legge fallimentare specificamente prevede, da un lato, che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato e, dall'altro, che tali creditori conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori del debitore, mentre non è applicabile al socio di una società di capitali il secondo comma del medesimo art. 184, riguardante l'efficacia del concordato nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La suddetta interpretazione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1941, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)