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Sez. U, Sentenza n. 3749 del 24/08/1989 (Rv. 463669 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - CONCORDATO DELLA SOCIETÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER I DEBITI SOCIALI - FIDEIUSSIONE PER QUESTI ULTIMI PRESTATA DA DETTI SOCI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463669-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE - CONCORDATO DELLA SOCIETÀ - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI PER I DEBITI SOCIALI - FIDEIUSSIONE PER QUESTI ULTIMI PRESTATA DA DETTI SOCI - IRRILEVANZA.*

L'art. 184 secondo comma della legge fallimentare, ai sensi del quale il concordato della società, salvo patto contrario (da stipularsi con tutti i creditori e coevamente al concordato stesso), ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci abbiano prestato fideiussione, considerato che il primo comma di detto articolo, nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del concordato, conservano impregiudicati i diritti contro i fideiussori (nonché i coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi, nel concordato come nel fallimento, proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti sociali. (contra 5642/84, mass n 437314; (contra 5719/77, mass n. 389233).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)