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Sez. 2, Sentenza n. 8032 del 27/04/2004 (Rv. 572362 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il destinatario - Requisiti - Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Attestazioni dell'ufficiale giudiziario - Non rispondenza al vero - Rimedio esperibile - Querela di falso - Necessità - Condizion - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572362-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento all decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziari - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento.(La decisione impugnata, nel considerare tempestiva l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., aveva ritenuto che la data di notifica del decreto ingiuntivo dovesse essere determinata in base alle risultanze del timbro postale apposto "sulla busta di ricevimento", ritenendo frutto di mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dall'ufficiale giudiziario sull'avviso di ricevimento restituito al mittente. La Corte, nel cassare la decisione impugnata, ha affermato che, in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data apposta con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ. per l'invalidazione degli atti pubblici).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)