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Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 5094 del 09/03/2006 (Rv. 591342 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell'opponente - Termine - Decorrenza - Dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna all'ufficiale giudiziario - Irragionevolezza - Fondamento - Contrasto con gli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost. - Configurabilità - Questione di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591342-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 645, secondo comma, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ. e 71, disp. att. cod. proc. civ., in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui si prevede che il termine per la costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo decorre dalla data di notificazione dell'atto anziché da quella della consegna di esso all'ufficiale giudiziario, apparendo tale previsione non logicamente coerente con l'interpretazione, fornita da Corte cost. n. 477 del 2002, del combinato disposto di cui agli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982 (secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto anziché a quella antecedente della relativa consegna all'ufficiale giudiziario), e apparendo invece più logico far decorrere il termine dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - evento controllabile dal giudice a differenza della data di conoscenza o conoscibilità dell'avvenuta notifica - e postergare ad un momento successivo l'assolvimento dell'obbligo di documentare l'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)