Sez. L, Sentenza n. 12194 del 10/12/1993 (Rv. 484677 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Nozione - Fatto non costituente punto controverso - Necessità.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto
Il particolare errore di fatto che dà luogo a revocazione, e non a vizio di motivazione, costituisce il prodotto di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad afferrare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli atti stessi risulti positivamente accertato, sempre che il fatto non costituisca punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)