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Sez. 2, Sentenza n. 8429 del 15/10/1994 (Rv. 488100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fatto non costituente punto controverso - Necessità.
Stato
decisa il 1994-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto che può dare luogo alla revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc.. civ. consiste non già nell'inesatto apprezzamento delle risultanze di causa, ma deve essere il prodotto della errata percezione della realtà obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli atti stessi risulti positivamente accertato, sempre che il fatto stesso non costituisca punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)