Sez. 5, Sentenza n. 29205 del 16/02/2016 Ud. (dep. 12/07/2016) Rv. 267617 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Reato procedibile a querela - Assenza al momento della contestazione - Sopravvenienza della condizione di procedibilità - Invalidità della contestazione - Esclusione - Dovere del giudice di pronunciarsi sull'imputazione - Sussistenza - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di contestazione suppletiva di un reato procedibile a querela della persona offesa, l'originaria assenza dell'istanza di punizione non preclude al giudice di pronunciarsi sul merito della imputazione qualora la condizione di procedibilità intervenga successivamente, entro il termine previsto dall'art. 124 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione sulle nuove contestazioni in relazione alle quali vi era stata un'estensione tempestiva della costituzione di parte civile, cui la Corte ha attribuito il valore di querela).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)