Sez. 5, Sentenza n. 20093 del 24/01/2024 Ud. (dep. 21/05/2024) Rv. 286460-01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE | Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (La Corte in motivazione ha precisato che la contestazione suppletiva di circostanza aggravante è idonea a produrre effetti giuridici solo se intervenga prima del verificarsi di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)