Sez. L, Sentenza n. 6852 del 22/03/2010 (Rv. 612899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - Principio di gerarchia - Prevalenza delle norme interpretative e del canone fondato sul significato delle parole - Fattispecie in tema di premio aziendale per i dipendenti bancari.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato l'art. 49 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994 per i dipendenti bancari - che nell'istituire un premio aziendale aveva stabilito che la sua "attribuzione" sarebbe stata "effettuata, secondo il metodo definito a livello aziendale, in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa" - nel senso di rimettere alla contrattazione aziendale la disciplina esclusiva dell'istituto non solo quanto alla mera quantificazione, ma anche in ordine ai criteri di attribuzione dell'emolumento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/12/1994 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)