Sez. L, Sentenza n. 21379 del 04/11/2005 (Rv. 584675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità - Modificazione "in peius" della posizione di una delle parti con riguardo ad un periodo già trascorso - Liceità - Limiti - Interpretazione del giudice del merito - Effetti - Fattispecie concernente l'attribuzione del premio di produttività previsto dall'art.49 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994 in sostituzione di quello previsto dall'art. 45 del CCNL 23 novembre 1990
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ
Nei rapporti giuridici di durata, quale il rapporto di lavoro, non è interdetto al legislatore e alle parti stipulanti i contratti collettivi di modificare, "in peius", la posizione di una delle parti, anche mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza, con riguardo ad un periodo già trascorso, salvo il limite della ragionevolezza ed escluso il diritto di ripetere somme già corrisposte. Il limite all'autonomia delle parti contraenti nel dettare un nuovo regolamento dei rapporti in corso è ancor più tenue rispetto alla discrezionalità del legislatore civile atteso che il contratto non dà luogo a comandi impartiti unilateralmente e imperativamente, ma costituisce, nel suo schema normale, il punto di incontro di contrapposte esigenze e valutazioni, rimesse alla libertà delle parti ed espresse nell'atto di autonomia, sicchè l'intervento giudiziale, inteso ad alterare assetti economici-giuridici spesso raggiunti all'esito di difficili trattative, può essere più idoneo a compromettere, che a salvaguardare, i valori, di rilievo costituzionale, posti a fondamento dei cosiddetti diritti quesiti. Ciò vale ancor più ove, come nella specie, si tratta di contrattazione collettiva sviluppatasi nell'ampia cornice del protocollo di intesa tra Governo e sindacati del 23 luglio 1993, sulla politica dei redditi e dell'occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto, con riferimento all'art.49 del C.C.N.L. 19 dicembre 1994, che l'attribuzione del premio di produttività non fosse correlata a meri risultati di bilancio, sibbene al raggiungimento di risultati programmati, di produttività del lavoro, di qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese disponessero. Per la S.C., la circostanza che le parti sociali avessero discusso fino a raggiungere l'accordo aziendale del 28 giugno 1997 con il quale decisero di escludere la corresponsione del premio aziendale per gli anni 1996, 1997 e 1998, non deponeva affatto, sul piano logico, per l'erroneità dell'interpretazione accolta dal giudice di merito, non risultando che le parti sociali si ponessero un problema interpretativo, o non, piuttosto, una questione di natura "lato sensu" economica concernente i risultati di gestione e di raggiungimento di dati obiettivi sottostanti all'erogazione del premio, in relazione alla decisione della non erogazione dello stesso per i tre anni indicati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 19/12/1994 art. 49, Contr. Coll. 23/11/1999 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)