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Sez. 4, Sentenza n. 12256 del 26/01/2016 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266701 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Privata dimora - Nozione - Luogo ove si compiono, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata - Furto commesso in orario notturno in un luogo destinato allo svolgimento di un'attività lavorativa - Accertamento della concreta possibilità della presenza di persone intente, anche in via occasionale, allo svolgimento di tale attività - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266701-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

In tema di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ivi compresa l'attività lavorativa, purché nel luogo e al momento della commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. commesso in orario notturno all'interno di un capannone industriale senza alcun accertamento sulla natura dell'attività che si svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si trattenesse qualcuno anche in quell'orario, avuto riguardo alla frequenza e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)