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Sez. 5, Sentenza n. 428 del 30/06/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265694 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE | Furto in luogo di privata dimora - Esercizio commerciale in orario di chiusura - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265694-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE

In tema di furto in abitazione, tentato o consumato, rientra nella nozione di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura. (Fattispecie relativa a tentato furto in un bar durante l'orario di chiusura, in cui la S.C. ha chiarito che l'esercizio commerciale è luogo di privata dimora, destinato allo svolgimento di un'attività che costituisce diretta espressione della personalità del soggetto che ne dispone - la libertà d'impresa - e non cessa di essere tale nell'orario di chiusura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)