Sez. 1, Sentenza n. 553 del 09/04/1969 Ud. (dep. 30/07/1969) Rv. 112366 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA -MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI - OBBLIGO DI ESAME O DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE - PRESUPPOSTI - RICHIESTA -MANCATA INDICAZIONE DI ELEMENTI SPECIFICI - OBBLIGO DI ESAME O DI MOTIVAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
La concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore del reo. La relativa richiesta deve, pertanto, specificare gli elementi che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimita dell'istanza. La omissione di qualsiasi motivazione indicativa o un accenno assolutamente vago e generico non soddisfa l'Obbligo di legge ed il giudice non e tenuto a prendere in considerazione la richiesta ne a motivarne il rigetto. Costituisce soltanto un accenno vago e generico il dedurre con i motivi di appello che il pretore 'valutati tutti gli elementi soggettivi ed i motivi che avevano determinato l'Azione, poteva concedere il beneficio delle attenuanti generiche e ridurre la pena al minimò. (V.110479, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)