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Sez. 1, Sentenza n. 10752 del 11/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161698 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONI - CONDIZIONI - NATURA.*
Stato
decisa il 1983-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161698-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONI - CONDIZIONI - NATURA.*

Le uniche condizioni che legittimano la concessione delle attenuanti generiche sono la sussistenza d'"altre circostanze" diverse da quelle previste dall'art. 62 cod. pen. ed anche, da quelle comuni o speciali, contemplate da altre Disposizioni di legge, nonché la libera Determinazione del giudice di valutare siffatte circostanze al fine di concedere all'imputato una diminuzione di pena. (V mass n 112366).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)