Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 09/05/1977 (Rv. 385524 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - POTERE DI RIDUZIONE DELL'USO AD OPERA DELL'ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - POTERE DI RIDUZIONE DELL'USO AD OPERA DELL'ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'assemblea del condominio di un edificio ha il potere di disciplinare, e, eventualmente, nel concorso di giustificate ragioni ed interessi comuni, di ridurre l'uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l'uso medesimo, ancorche limitatamente a determinati periodi di tempo. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la nullita, e, quindi, l'impugnabilita oltre il termine stabilito dall'art 1137 terzo comma cod civ, della delibera con la quale era stata decisa l'assoluta chiusura di un cancello di accesso al cortile, in determinate ore del giorno). (V 2926/72, mass n 360663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)