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Sez. 2, Sentenza n. 2926 del 07/10/1972 (Rv. 360663 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - ESTREMI - REGOLAMENTO DELLE COSE COMUNI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360663-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - ESTREMI - REGOLAMENTO DELLE COSE COMUNI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - DELIBERAZIONI NULLE - DISTINZIONE.*

Sono radicalmente nulle, e quindi impugnabili oltre il termine stabilito nel secondo comma dell'art 1137 cod civ, le deliberazioni delle assemblee condominiali esorbitanti dai limiti delle attribuzioni dell'assemblea o concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprieta esclusiva di ognuno di essi. Rispetto alla regolamentazione dell'uso delle cose comuni, il criterio discriminatore fra deliberazioni nulle e deliberazioni annullabili e dato dall'individuazione del limite oltre il quale la pretesa al mantenimento dell'uso diventa collegabile ad un mero interesse economico o di fatto, anziche al diritto del condomino. In questo caso, come in quello delle innovazioni, tutto cio che non altera l'obiettiva ed attuale destinazione del bene (desunta dai singoli Atti d'acquisto, dal regolamento condominiale, dalle caratteristiche intrinseche del bene e dall'uso cui questo e stato assoggettato in precedenza) rientra nella Competenza dell'assemblea. (nella specie, il SC dopo aver affermato il principio che precede, ha cassato la pronuncia impugnata per aver ritenuto semplicemente annullabile, e quindi non piu denunciabile per scadenza del termine, una deliberazione assembleare di divieto di transito attraverso l'androne che immette nel cortile comune, donde si accede ai vani terranei di proprieta esclusiva degli attori, senza compiere alcuna indagine sulla obiettiva funzione svolta dall'androne rispetto all'intero edificio, considerato sia nelle sue parti comuni, sia in quelle di proprieta esclusiva dei singoli condomini). (V 1865'68, mass n 333829; 1853'68, mass n 333802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)