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Sez. 3, Sentenza n. 1386 del 15/05/1974 (Rv. 369468 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - FONDI RUSTICI - SANZIONI - DECADENZA DAL BENEFICIO - GIUDIZIO RELATIVO - CONFORMITA DEI LAVORI DICHIARATI AI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART 11, COMMA PRIMO, LEGGE N 253 DEL 1950 - RIESAMINABILITA.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369468-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - FONDI RUSTICI - SANZIONI - DECADENZA DAL BENEFICIO - GIUDIZIO RELATIVO - CONFORMITA DEI LAVORI DICHIARATI AI REQUISITI RICHIESTI DALL'ART 11, COMMA PRIMO, LEGGE N 253 DEL 1950 - RIESAMINABILITA.*

Nel giudizio promosso dal conduttore a norma del secondo comma dell' art 11 della legge 23 maggio 1950 n 253, per ottenere la declaratoria di decadenza dal beneficio della cessazione della proroga legale della locazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 8 della stessa legge, non e precluso l'esame della rispondenza tra i lavori dichiarati e programmati dal locatore del terreno ed i requisiti richiesti dal primo comma del suddetto articolo 11, accertata con la sentenza, passata in giudicato, con la quale e stata concessa l'esenzione dalla proroga. (nella specie, era stata riconosciuta l'esenzione dalla proroga prevista dalla legge sui contratti agrari, per consentire al locatore di un terreno di procedere a lavori di lottizzazione ed infrastrutturazione di esso per costruirvi edifici. La SC ha ritenuto che nel giudizio promosso ai sensi dell'art 11 secondo comma della legge 23 maggio 1950, n 253, era stata esattamente esclusa la possibilita di porre in discussione se il programma attuato dal locatore, in conformita a quello dichiarato, realizzasse la fattispecie di esenzione dalla proroga riconosciuta dal precedente giudicato, sotto il profilo che le opere realizzate non consistevano nella costruzione di edifici per abitazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)