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Sez. 3, Sentenza n. 1454 del 22/03/1989 (Rv. 462269 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI EX LEGGE N. 253 DEL 1950 - COSTRUZIONE DI EDIFICI DI ABITAZIONE - ESENZIONE DAL REGIME VINCOLISTICO - MANCATA COSTRUZIONE DEI PREDETTI EDIFICI NEL TERMINE DI QUATTRO MESI DAL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DEL FONDO - AZIONE DI RIPRISTINO DEL CONTRATTO AGRARIO - CONDIZIONI E TERMINI.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462269-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI EX LEGGE N. 253 DEL 1950 - COSTRUZIONE DI EDIFICI DI ABITAZIONE - ESENZIONE DAL REGIME VINCOLISTICO - MANCATA COSTRUZIONE DEI PREDETTI EDIFICI NEL TERMINE DI QUATTRO MESI DAL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ DEL FONDO - AZIONE DI RIPRISTINO DEL CONTRATTO AGRARIO - CONDIZIONI E TERMINI.*

L'Azione di ripristino del contratto agrario nel caso in cui il proprietario non abbia provveduto alla costruzione di edifici di abitazione nel termine di quattro mesi da quando ha conseguito la disponibilità del fondo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma ed 11, secondo comma, della legge n. 253 del 1950, può essere proposta solo dopo la scadenza del detto termine dal rilascio allorquando i lavori non siano stati intrapresi né proseguiti in maniera adeguata, ancorché non ultimati al momento della domanda in ragione della loro complessità. (V 1939/83, mass n 426781; (V 2510/76, mass n 381310; (V 1386/74, mass n 369468).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)