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Sez. L, Sentenza n. 2605 del 05/02/2013 (Rv. 625075 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) | Lavoratori socialmente utili - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. dell'ente datore di lavoro per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche - Esclusione - Responsabilità in via extracontrattuale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625075-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI)

In tema di lavoratori socialmente utili, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici. Ne consegue che in capo all'ente comunale non è configurabile, con riguardo alla suddetta categoria di lavoratori, una responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche poste a tutela dei dipendenti, potendosi ammettere solo una responsabilità in via extracontrattuale per la mancata adozione delle norme antinfortunistiche, purché il lavoratore socialmente utile ne provi i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)