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Sez. L, Sentenza n. 2887 del 07/02/2008 (Rv. 601524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Natura giuridica del rapporto lavorativo - Disciplina dei licenziamenti - Applicabilità - Esclusione - Scioglimento del rapporto per determinazione dell'amministrazione - Limite della correttezza e buona fede - Operatività.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale. Ne consegue che, in difetto della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, fermo restando tuttavia che lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione deve essere sempre valutato alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 19/07/1994 num. 451 art. 14, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)