diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 28/02/2012 (Rv. 621539 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Obbligo giudiziale di liquidazione anche in assenza di nota spese - Sussistenza - Necessità di indicazione delle singole voci - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621539-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., anche d'ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., ma il giudice non è onerato, in tal caso, dell'indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)