Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 28/11/2011 (Rv. 620584 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione con rinvio - Deducibilità della nullità della sentenza di legittimità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze - Conversione della nullità in mezzo d'impugnazione - Inapplicabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
Il vizio di nullità - in tesi conseguente alla mancata rilevazione del difetto di integrità del contraddittorio - della sentenza di legittimità con cui è stata disposta la cassazione con rinvio della decisione impugnata non è deducibile nella fase di rinvio e, quindi, neppure con il ricorso avverso la relativa sentenza, essendo inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall'art. 161 cod. proc. civ., della conversione della nullità in mezzo d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)