Sez. L, Sentenza n. 10187 del 01/10/1991 (Rv. 474046 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere | Nullità della notificazione del ricorso per cassazione - Mancata rilevazione da parte della Corte - Conversione dell'invalidazione nell'impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Possibile esercizio di autonoma "actio nullitatis" e deduzione della nullità davanti al giudice di rinvio - Esclusione.
Procedimento civile - Notificazione - Nullità - In genere
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, se non rilevata dalla Corte, non determina l'operatività della regola della conversione dell'invalidazione nella impugnazione, dettata dal primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., restando pertanto esclusa, in considerazione della natura del vizio, oltre la possibilità, ai sensi del secondo comma di tale norma, di una autonoma "actio nullitatis", la deduzione della nullità stessa davanti al giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)