Sez. L, Sentenza n. 6338 del 06/06/1995 (Rv. 492693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione del singolo lavoratore - Nesso di causalità con le ragioni del potere di sospensione - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di cassa integrazione guadagni incombe sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)